IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Tomatis Maria Iolanda, nata a Rocca de' Baldi il 15 ottobre 1947, residente a Mondovi', Regione Gandolfi n. 15, domicilio dichiarato, libera, non comparsa, difesa di fiducia dall'avv. Piero Iemina di Mondovi', imputata del reato di cui agli artt. 8, legge 7 gennaio 1929, n. 4, quarto comma, 1, n. 7, e 6, legge 7 agosto 1982, n. 516, perche', quale titolare della ditta individuale "Calzature Gianni Boutique" di Mondovi', con piu' azioni esecutive della stessa risoluzione volta a fine di evasione fiscale, nelle dichiarazioni fiscali annuali per le imposte sui redditi presentate in Mondovi' il 31 maggio 1983 (per l'anno fiscale 1982), l'8 giugno 1984 (per il 1983) e il 31 maggio 1985 (per l'anno 1984), dissimulava componenti positivi di reddito (ricavi) e specificatamente: L. 12.804.020 (per il 1982); L. 13.339.767 (per il 1983), L. 133.109.000 (per il 1984), in modo da alterare in misura rilevante i risultati delle dichiarazioni anzidette. Accertato in Mondovi', l'11 settembre 1987. All'udienza del 7 dicembre 1989, udienza di prosecuzione del dibattimento iniziato il 19 ottobre 1989, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 disp. att. del c.p.p. nella parte in cui relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, limitata l'ammissibilita' del rito abbreviato ai procedimenti nei quali non siano ancora state compiute le formalita' di apertura del dibattimento. Il pubblico ministero ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 247 disp. att. del c.p.p.